Avviso 2017/C 296/04 del 7 settembre 2017 - COMMISSIONE EUROPEA

Concernente la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

Sentenza
Il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato, con la sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Consiglio («la sentenza»), il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («il regolamento di esecuzione»), nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore cinese Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. («il produttore esportatore interessato»).
Il Tribunale ha statuito che i diritti di difesa del produttore esportatore interessato sono stati violati con il rifiuto della sua richiesta di comunicazione delle informazioni relative alla differenza di prezzo tra l’acido DL-tartarico e l’acido L(+) tartarico nel contesto del calcolo del valore normale, senza che in tempo utile sia stata fornita una valida giustificazione. Il Tribunale ha sostenuto che non poteva essere escluso che se la richiesta fosse stata accolta l’esito dell’inchiesta avrebbe potuto essere diverso.

Omissis

Procedura di riapertura
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che ha condotto all’adozione del regolamento (UE) n. 626/2012 per quanto concerne il produttore esportatore interessato e la riprende al punto in cui si è verificata l’irregolarità.
Tale riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.. La riapertura non ha effetti su altre inchieste. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è pertanto ancora applicabile in relazione al produttore esportatore interessato.
Le parti interessate sono informate di tale riesame attraverso la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Omissis

Informazioni alle autorità doganali
I dazi antidumping versati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, sulle importazioni di acido tartarico attualmente classificato al codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90), originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato da Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (codice addizionale TARIC A688), che eccedono i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, sulle medesime importazioni, devono essere rimborsati o sgravati. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

Comunicazione di informazioni
Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.