In virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, l’Unione europea accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dalla normativa doganale, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Con la riforma, nel 2010, delle norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si è deciso di sostituire, a partire dal 2017, il sistema di certificazione di origine delle merci mediante certificati, modulo A, con un sistema di autocertificazione dell’origine delle merci da parte degli esportatori registrati (mediante «attestazioni di origine»). Al nuovo sistema è stato dato il nome di «sistema degli esportatori registrati» (sistema REX). Nel quadro della nuova legislazione, le dichiarazioni su fattura per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR sono sostituite da attestazioni di origine che possono essere rilasciate da qualsiasi esportatore.
Il sistema REX si applica a partire dal 1° gennaio 2017 per i paesi o territori beneficiari dell’SPG. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2015/2447, a tutti i paesi e territori beneficiari dell’SPG è stata offerta la possibilità di decidere autonomamente se preferivano avviare l’applicazione del sistema REX nel 2017, nel 2018 o nel 2019. In ciascun caso è stato accordato un periodo di transizione di un anno, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, previa notifica alla Commissione europea da parte del paese o territorio beneficiario.
Durante il periodo transitorio, le autorità competenti del paese o territorio beneficiario dell’SPG possono continuare a rilasciare i certificati di origine, modulo A, per gli esportatori non ancora registrati. Per quelli registrati è applicabile soltanto il sistema REX.
Il sistema REX si applica a partire dal 1° gennaio 2017 per i seguenti paesi o territori beneficiari dell’SPG: Angola, Burundi, Bhutan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Isole Cook, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Isole Salomone, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomé e Principe, Ciad, Togo, Tonga, Timor Leste, Tuvalu, Yemen e Zambia.
Tenendo conto del periodo di transizione di un anno e della possibilità di prorogarlo per ulteriori sei mesi, tutti i suddetti paesi o territori beneficiari dell’SPG sono tenuti ad applicare integralmente il sistema REX a partire dal 1° luglio 2018. Va tuttavia ricordato che i paesi o territori beneficiari dell’SPG sono autorizzati ad applicare il sistema REX solo dopo aver soddisfatto le condizioni di cui agli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2015/2447. I paesi o territori beneficiari che entro tale data non avranno soddisfatto dette condizioni non potranno applicare il sistema REX. Essi non potranno quindi beneficiare delle preferenze SPG a partire dal 1° luglio 2018 e finché non avranno soddisfatto le condizioni previste. Informazioni dettagliate sulle date di applicazione del sistema degli esportatori registrati da parte di tutti i paesi o territori beneficiari dell’SPG sono reperibili nel sito Europa. Gli operatori sono invitati a consultare regolarmente tale sito per verificare se e quando i suddetti paesi o territori beneficiari dell’SPG sono stati autorizzati ad applicare il sistema REX.
La Commissione europea informa gli operatori dell’Unione europea che, a partire dal 1° luglio 2018, per certificare l’origine preferenziale delle merci sarà possibile utilizzare solo l’«attestazione di origine» rilasciata da un esportatore registrato nei suddetti territori o paesi esportatori beneficiari dell’SPG o da qualsiasi esportatore di questi paesi o territori, se il valore totale dei prodotti originari spediti non supera i 6 000 EUR.
La concessione delle preferenze SPG sarà di conseguenza negata nel caso in cui i certificati, modulo A, rilasciati dopo il 1° luglio 2018 siano presentati come prove di origine preferenziale SPG. Sarà negata anche nel caso in cui le dichiarazioni su fattura rilasciate dopo il 1° luglio 2018 siano presentate come prove di origine preferenziale SPG per spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
Gli operatori che presentano prove documentali dell’origine nell’Unione europea nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate sono pertanto invitati ad adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per far sì che i loro fornitori nei paesi o territori beneficiari dell’SPG di cui sopra siano avvertiti del cambiamento di procedura per quanto riguarda le prove di origine preferenziale e delle conseguenze in caso di presentazione di una prova di origine non più autorizzata (certificato modulo A o dichiarazione su fattura).
Il sito Europa contiene anche l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2015/2447, hanno notificato alla Commissione europea che applicheranno il sistema REX a partire dal 1° gennaio 2018 o dal 1° gennaio 2019.