AGGIORNAMENTI TARIC

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1287 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2024 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan

AVVISO del 14 maggio 2024 - AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PERFEZIONAMENTO ATTIVO DI ZUCCHERO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1319 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2024 relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che si applicano entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1363 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2024 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati CIRCOLARE N. 14/2024 prot. 285005/RU del 20 maggio 2024 Art 29 Reg. (UE) 2447/2015 (RE) - Accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice doganale unionale da parte di esperti

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1279 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2024 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

AVVISO del 20 maggio 2024 - AGENZIA DOGANE E MONOPOLI ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA. NUMERO DI RIFERIMENTO CHE IDENTIFICA L'ESPORTATORE NELLE ATTESTAZIONI DI ORIGINE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1450 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1268 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2024
che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam
NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20e 7220 90 80, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, (codici TARIC 7219310010, 7219310020, 7219321010, 7219321020, 7219329010, 7219329020, 7219331010, 7219331020, 7219339010, 7219339020, 7219341010, 7219341020, 7219349010, 7219349020, 7219351010, 7219351020, 7219359010, 7219359020, 7219902010, 7219902020, 7219908010, 7219908020, 7220202110, 7220202120, 7220202910, 7220202920, 7220204110, 7220204120, 7220204910, 7220204920, 7220208110, 7220208120, 7220208910, 7220208920, 7220902010, 7220902020, 7220908010e 7220908020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1287 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2024
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
(C/2024/3186)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00(di seguito «pavimenti di legno multistrato» o «prodotto oggetto dell'inchiesta»). Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e i pannelli per pavimenti a mosaico
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati («latta») originari della Repubblica popolare cinese
(C/2024/3112)
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10ed ex 7212 40(codici TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 e 7212408085).
I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. L'ambito della presente inchiesta è delimitato dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1319 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2024
relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che si applicano entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda
Il Regolamento è consultabile sul nostro sito sezione POLITICA AGRICOLA – CONTINGENTI NUOVA ZELANDA
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1363 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2024
che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012
Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono esclusi rispettivamente dalle colonne A e B:
BT
Bhutan
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese
(C/2024/3225)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1279 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2024
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
La decisione è consultabile sul nostro sito sezione Normativa – BICICLETTE PARTI