ACCORDO KENYA E PEM - PRECISAZIONI TECNICHE SU T2L E T2LF

Avviso Accordo Kenya
Avvio partenariato

In data 1° luglio 2024 entrerà in vigore l’Accordo di Partenariato Economico tra l’Unione Europea e la Repubblica del Kenya.
L’Unione Europea ed il Kenya inizieranno presto le negoziazioni per l’adozione di un reciproco protocollo sulle regole di origine. In assenza di tale protocollo si applicheranno le norme di origine contenute nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Accordo PEM

Cumulo diagonale
Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine consente l'applicazione del cumulo diagonale tra l'UE e una serie di Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (“convenzione PEM”).
Per cumulo diagonale si intende che i materiali che hanno ottenuto il carattere originario in uno dei paesi del sistema (“paese fornitore”) possono essere trasformati in un secondo paese (“paese di trasformazione”) e ivi acquisire l'origine preferenziale di tale secondo paese per essere esportati in un paese terzo (“paese di destinazione”), a condizione che la trasformazione effettuata nel secondo paese vada oltre un'operazione insufficiente come previsto dal protocollo di origine.
Tuttavia, il cumulo diagonale si applica solo se esiste un accordo commerciale tra tutte le parti contraenti interessate e tali paesi applicano le stesse norme di origine.
Il sistema di cumulo PEM si basa su una rete di accordi di libero scambio con protocolli di origine identici. Si ricorda che è attualmente in corso la graduale sostituzione di tali protocolli sull'origine degli accordi bilaterali tra l’UE e le altre Parti contraenti, con un riferimento alla versione convenzione PEM così come da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Dal 1° gennaio 2025, entrando in vigore la versione riveduta della Convenzione PEM, l’applicazione di una convenzione unica porterà ad una modernizzazione e semplificazione del sistema.
Nell’attesa che tale sostituzione avvenga, è pertanto necessario continuare a fare riferimento alle norme di origine in vigore negli accordi bilaterali con le altre Parti contraenti, anche ai fini di individuare con quali di esse sia possibile applicare il cumulo diagonale.
Al riguardo è possibile consultare, nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell’UE, la "matrice", ovvero una comunicazione contenente alcune tabelle sugli accordi in vigore che applicano la convenzione PEM, al fine di individuare tra le parti contraenti il cumulo diagonale che può essere applicato.
Rinviando alla stessa matrice per ulteriori informazioni, si segnala che nell’ultima versione pubblicata, sulla base delle notifiche effettuate dalle Parti contraenti alla Commissione europea, la tabella allegata 1 fornisce un quadro semplificato delle possibilità di cumulo, mentre le tabelle 2 e 3 recano la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile. Nella matrice è inoltre presente un allegato recante l’elenco delle Parti contraenti che hanno iniziato a rilasciare certificati elettronici dell’origine nel rispetto delle condizioni previste dalla Raccomandazione n.1/2023 del Comitato misto PEM del 7 dicembre 2023, oltre ai rispettivi link dai quali è possibile verificarne l’autenticità.

T2L e T2LF

Precisazioni tecniche
Con avviso dell'Agenzia delle Dogane è stata fornita risposta ad alcune richieste degli operatori sul sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF - PoUS.
In particolare, la Commissione UE
- al fine di assicurare la continuità ed il buon andamento dei flussi commerciali ha invitato, informalmente, ad accettare eventuali prove emesse utilizzando ancora i formulari cartacei.
- ha escluso la possibilità di richiesta di rettifica/annullamento di un documenti T2L/T2LF rilasciato sul portale TAXUD, precisando che l’unica opzione praticabile per gli operatori economici sarebbe quella di attendere la scadenza del periodo di validità di 90 giorni della prova e, quindi, procedere con la
presentazione di una nuova. Tuttavia, considerata la scarsa praticità di tale prassi, gli operatori economici potranno richiedere l’emissione di un nuovo T2L/T2LF, previo invio di una comunicazione, a mezzo
PEC, recante richiesta di “annullamento” del precedente documento all’Ufficio delle Dogane
competente.
- ha escluso la possibilità di emissione di un T2L/T2LF cumulativo per più spedizioni
- ha precisato che è ancora possibile attestare la posizione unionale delle merci su fattura o su documento di trasporto per merci con valore non superiore a euro 15.000, come previsto dagli artt. 199 e 211 del RE
- ha precisato che un documento T2L/T2LF può essere ottenuto a posteriori, a condizione che il suo rilascio sia verificato attentamente per garantire che siano soddisfatti tutti i criteri necessari.